L’allegato tecnico del d.P.R. 160/2010 non è e non può diventare il regolamento SUAP (e oltre)

17 Giugno 2020
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E’ più di una tentazione quella di voler intervenire sull’Allegato al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) – Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nel procedimento (di seguito allegato tecnico), al fine di dimostrare la diligenza del nostro Stato, nell’ambito delle infrazioni contestategli in ordine al grado di recepimento di vigenti provvedimenti di fonte euro-unitaria e contestualmente avvantaggiarsi sui tempi d’attuazione del  Regolamento del Parlamento Europeo (CE) 02/10/2018, n. 2018/1724/UE, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, che va ad introdurre lo sportello unico digitale europeo (single digital gateway).

Se il primo degli obiettivi può avere un senso, il secondo ne ha poco.

Ciò, innanzitutto e banalmente, perché le recenti procedure avviate dalla Commissione europea ai danni dell’Italia, alle quali si farebbe riferimento, hanno specificamente ad oggetto lo sportello unico attività produttive (SUAP) italiano, mentre per il Regolamento europeo 1724/2018 lo sportello unico è da ricomprendersi in uno fra i diciassette settori che ne sono oggetto, segnatamente quello enunciato alla lettera J, come riportati nel suo allegato 1, per quanto questi si offra come paradigma e modello di riferimento, prima, e come motore o, meglio, nave pilota in grado di far prendere il largo al single digital gateway, poi.

 

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