L’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 sancisce all’art.1 comma 9 ff) che “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
La disposizione sopracitata potrebbe lasciare spazio ad interpretazioni difformi per ciò che concerne la fattispecie dei mercati.
Sebbene per esercizio commerciale, ai sensi del Codice del Commercio, si intenda qualsiasi attività commerciale, sia in sede fissa che ambulante su aree pubbliche (art. 1 L.r. 62/2018), il successivo riferimento ad attività non tipicamente correlate ai mercati all’aperto (quali farmacie, edicole, presidi sanitari e tabacchi) potrebbe generare dubbi sull’applicazione del DPCM.
Per una corretta interpretazione, si ritiene utile richiamare le disposizioni previste per le cosiddette zone rosse in cui il riferimento ai mercati risulta più chiaro: “sono chiusi [tutti i giorni] indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e parafarmacie.” Art.3, comma 4, lettera b).
Quindi, considerati il principio di gradualità delle restrizioni del DPCM (in questo caso fine settimana e poi tutti i giorni), i principi di precauzione e di prevenzione, nonché la raccomandazione espressa di evitare assembramenti e spostamenti non necessari, si ritiene che la sospensione dei mercati nei giorni festivi e prefestivi (di cui al punto ff) dell’art. 1 comma 9) riguardi tutte le categorie merceologiche eccetto quelle alimentari.
Nel caso di diversa interpretazione della disposizione in esame, si raccomanda una pedissequa e stretta osservanza delle linee guida vigenti relative ai mercati (distanziamenti, accessi ordinati e contingentati, riorganizzazione spazi) e allegate allo stesso DPCM (Allegato 9, scheda tecnica “Commercio al dettaglio su area pubblica”).
Fonte: ANCI Toscana
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