Le limitazioni al diritto d’accesso vanno adeguatamente motivate

Approfondimento di Salvio Biancardi

4 Marzo 2022
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È sempre necessario motivare adeguatamente la limitazione al diritto di accesso agli atti.

Lo ha rammentato il TAR Calabria, Catanzaro, nella sentenza n. 97 del 27 gennaio 2022.

Nel caso in questione un esercizio commerciale era stato oggetto di ispezione per il riscontro dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni sancite nella licenza di vendita, terminata con esito positivo.

A seguito di rapina nel locale, la Questura aveva sospeso al commerciante le licenze di vendita e riparazione, al minuto e per l’industria, delle armi comuni da sparo.

L’interessato aveva impugnato tale provvedimento di sospensione, avanzando istanza per ottenere copia del verbale ispettivo con il relativo materiale fotografico a lui utile “per motivi di giustizia”. Il commerciante aveva anche impugnato il diniego di accesso a tali atti emanato dalla medesima Questura. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 24 della l. 241/1990 e difetto di motivazione, illogicità manifesta e lesione del diritto di difesa.

 

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