Per quanto riguarda le modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 6/2010 merita segnalare la sostituzione del comma 2 con un nuovo comma secondo cui in caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento; anche il comma 2 bis è stato sostituito con un nuovo comma il quale prevede che i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente sia in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
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