Legge comunitaria 2009: modificata la disciplina delle bevande alcoliche

31 Maggio 2010
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La Legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008), pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14.7.2009, aveva introdotto, nella legge n. 125/2001, l’art.14-bis che detta al comma 1 nuove regole per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche. “La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.”
Il comma 2 dell’art.14-bis, è stato da ultimo modificato dall’art.34 della legge di attuazione della legge comunitaria 2009, approvata in via definitiva dal Senato in data 12 maggio 2010, e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e pone un ulteriore divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e spazi pubblici.
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e`commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
Questa nuova disposizione vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche dalle ore 24 alle ore 7 ma, a differenza di quanto indicato precedentemente dalla legge di attuazione della comunitaria 2008, prevede la deroga per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione:
• di fiere, sagre, mercati,
• di altre riunioni straordinarie di persone,
• di manifestazioni.
Dalla deroga sono esclusi unicamente i commercianti mentre effettuano attività di vendita in forma itinerante.
L’inottemperanza al divieto di vendita e di somministrazione alcolici su aree pubbliche è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 e un pagamento in misura ridotta pari ad euro 4.000, somma che aumenta fino ad euro 10.000 se la violazione viene commessa dalle 24 alle 7 con distributori automatici.
Il comma 2 dell’art.14-bis, inoltre, stabilisce che “Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate”. Trattasi di una sanzione accessoria obbligatoria che impone all’organo di polizia di procedere al sequestro cautelare, ai sensi dell’art.20 della legge n. 689/1981.
Ancora al palo invece la modifica dell’art. 689 del codice penale che ancora prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16. La modifica di questo articolo del codice penale non è stata attuata né dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008), che all’art. 23 dispone nuovi limiti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, né dall’ultimo “pacchetto sicurezza” che ha modificato ancora una volta gli articoli 186 e 187 del codice della strada, né dalla legge comunitaria 2009.
Al momento la modifica di questo art. 689 del codice penale rimane una proposta inserita nel disegno di legge n. 1444, presentato in data 11 marzo 2009 e assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 28 aprile 2009.

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