In particolare
L’articolo 2, avente ad oggetto “disposizioni relative all’etichettatura del miele”, prevede la non obbligatorietà dell’indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina comunitaria, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi dell’Unione europea o non Ue, ovvero da entrambi; in tal modo si sostituisce la vigente normativa italiana che invece stabilisce come obbligatoria l’indicazione analitica sull’etichetta del Paese di origine del miele.
Normativa in evidenza
Art. 3, DLGS 21/5/2004, n. 179
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento