Con la sentenza n. 5285 del 2 luglio 2026, il Consiglio di Stato chiarisce che il Comune non può revocare integralmente le licenze di somministrazione e l’autorizzazione alberghiera senza motivare sulla proporzionalità della misura. In presenza di una SCIA già presentata per rimuovere le difformità edilizie, e di osservazioni dell’impresa sugli effetti della chiusura su attività, dipendenti ed eventi programmati, l’amministrazione deve valutare espressamente l’eventuale adozione di un provvedimento meno gravoso.
Indice
- Il caso: revoca delle licenze e chiusura immediata della struttura
- Conformità edilizia e attività economiche: un requisito essenziale, ma non automatico
- La SCIA di ripristino ignorata nel provvedimento di revoca
- Il peso degli eventi successivi: le opere risultavano rimosse
- Revoca integrale e motivazione rafforzata
Il caso: revoca delle licenze e chiusura immediata della struttura
La sentenza 2 luglio 2026, n. 5285 del Consiglio di Stato affronta un tema di forte impatto operativo per Comuni, SUAP, uffici commercio e operatori economici: il rapporto tra conformità edilizia dei locali, esercizio dell’attività di somministrazione e attività alberghiera, e potere comunale di revoca delle licenze.
La vicenda nasce dal provvedimento con cui un Comune ha revocato l’autorizzazione sanitaria, le licenze di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la licenza per l’esercizio dell’attività alberghiera di una società. Con lo stesso atto, l’amministrazione ha imposto la cessazione ad horas di ogni attività e la conseguente chiusura della struttura.
Il provvedimento comunale era collegato alla presenza di difformità edilizie sull’immobile. Secondo l’amministrazione, la mancanza di piena conformità urbanistico-edilizia impediva la prosecuzione delle attività assentite, anche alla luce dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 287/1991, secondo cui le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme e autorizzazioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso dei locali.
Il TAR Campania aveva respinto il ricorso della società, ritenendo che non fosse possibile consentire la prosecuzione delle attività nelle sole parti legittime, poiché gli abusi avrebbero interessato l’intero complesso alberghiero. Il Consiglio di Stato, invece, accoglie l’appello, ma lo fa su un profilo specifico: il difetto di motivazione sulla proporzionalità della revoca integrale.
Conformità edilizia e attività economiche: un requisito essenziale, ma non automatico
La decisione non mette in discussione il principio generale secondo cui la conformità edilizia e urbanistica dei locali costituisce un presupposto rilevante per il legittimo esercizio delle attività economiche. Nel settore della somministrazione, il richiamo all’articolo 3, comma 7, della legge n. 287/1991 resta un riferimento centrale: l’attività deve svolgersi in locali conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e alla destinazione d’uso.
Il punto chiarito dalla sentenza è diverso. Anche quando l’amministrazione rilevi una situazione edilizia irregolare, il provvedimento incidente sull’attività economica deve essere costruito nel rispetto dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
La revoca integrale di tutte le licenze, con chiusura immediata dell’intera struttura, rappresenta una misura particolarmente incisiva. Per questo, il Comune deve spiegare perché ritenga necessaria proprio quella misura e perché non siano praticabili soluzioni meno gravose, come la sospensione, la limitazione dell’attività alle parti regolari o la valutazione degli effetti della SCIA di ripristino già presentata.
La proporzionalità non serve a sanare un abuso edilizio né a consentire attività in locali non conformi. Serve, piuttosto, a imporre all’amministrazione una motivazione effettiva sul rapporto tra irregolarità accertate, interesse pubblico perseguito e sacrificio imposto al privato.
La SCIA di ripristino ignorata nel provvedimento di revoca
Nel caso esaminato, un elemento decisivo è rappresentato dalla SCIA presentata l’11 ottobre 2024 per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. La società aveva avviato un percorso volto a riportare l’immobile nell’alveo della legalità, con interventi di rimozione delle opere abusive.
Pochi giorni dopo, il 15 ottobre 2024, il Comune ha adottato il provvedimento di revoca delle licenze. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione non ha considerato adeguatamente la SCIA nella motivazione dell’atto. La segnalazione, infatti, non viene valorizzata nel provvedimento come elemento idoneo a incidere sulla scelta della misura da adottare.
La società, nelle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, aveva evidenziato che la revoca e la chiusura dell’intera attività avrebbero prodotto un sacrificio rilevante, anche in relazione ai dipendenti, agli investimenti e agli eventi già calendarizzati. Aveva inoltre prospettato la possibilità di sospendere il procedimento nelle more dell’esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino.
A fronte di tali osservazioni, il Comune si è limitato ad affermare che non erano superate le ragioni dell’avvio del procedimento di revoca. Per Palazzo Spada, questa motivazione non è sufficiente, perché non affronta il nodo della proporzionalità e non chiarisce perché fosse inevitabile procedere alla revoca integrale, anziché valutare misure meno incisive.
Il peso degli eventi successivi: le opere risultavano rimosse
Il Consiglio di Stato valorizza anche gli accadimenti successivi, ricavabili dalla documentazione depositata in giudizio. In particolare, una relazione tecnica del 23 gennaio 2026 attestava che le difformità riscontrate sul fabbricato oggetto delle licenze revocate erano state rimosse tra il 4 novembre 2024 e il 30 gennaio 2025, in forza della SCIA presentata nell’ottobre 2024.
La veridicità di tale relazione non risulta formalmente contestata. Inoltre, anche i sopralluoghi effettuati dal Comune il 9 febbraio 2026 e l’8 maggio 2026 hanno confermato l’esecuzione di interventi relativi ai prospetti Sud ed Est e al reinterro del primo livello del fabbricato interessato dalle autorizzazioni revocate.
Questi elementi non trasformano automaticamente in legittima l’attività svolta prima del ripristino, né cancellano le valutazioni originarie dell’amministrazione. Tuttavia, confermano la rilevanza della SCIA e del percorso di regolarizzazione già avviato, rispetto al quale il Comune avrebbe dovuto motivare in modo più puntuale.
La sentenza, dunque, non afferma che il Comune dovesse necessariamente consentire la prosecuzione dell’attività. Afferma che, prima di adottare una revoca integrale, l’amministrazione doveva valutare e motivare se esistesse una misura meno gravosa idonea a tutelare l’interesse pubblico senza azzerare immediatamente tutte le autorizzazioni.
Revoca integrale e motivazione rafforzata
Il passaggio operativo più importante riguarda il livello di motivazione richiesto quando l’amministrazione incide in modo radicale su un’attività economica già avviata. La revoca di licenze e autorizzazioni che comporta la chiusura dell’intera struttura non può essere motivata con formule generiche.
Il Comune deve confrontarsi con le osservazioni del privato, con gli effetti concreti del provvedimento e con la documentazione prodotta nel procedimento. Quando l’interessato segnala l’impatto della chiusura sull’organizzazione aziendale, sui lavoratori e sugli eventi già programmati, l’amministrazione non può limitarsi a ribadire la persistenza delle ragioni iniziali.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato è chiaro: in applicazione dei canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, l’ente deve motivare sulla valutazione dell’eventuale adozione di un provvedimento meno gravoso rispetto alla revoca delle licenze, sulla base di una ponderazione seria degli interessi coinvolti.
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