Limitazioni alle attività produttive: il parere del Garante

8 Gennaio 2014
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 28 novembre 2013, si è espressa in merito alla modifica dell’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, ad opera dell’art. 30, comma 5-ter, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013. Questa disposizione  prevede che le Regioni e gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 “potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”.
L’AGCOM, precisa  che Regioni ed Enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali, così come espressamente previsto dalla nuova formulazione della norma, ma “solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione”.