Luigi Chiarello – Italia Oggi – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
È questa la principale precauzione che emerge dall’ultimo decreto del consiglio dei ministri, datato primo marzo 2020 e pubblicato, eccezionalmente, domenica sera sulla Gazzetta Ufficiale n. 52. Si tratta della seconda pubblicazione domenicale della Gazzetta causata dal coronavirus, a poca distanza da quella del decreto legge n. 6/2020 e del dpcm del 23/2/2020, fi niti sulla G.U. n. 45 dello stesso giorno. Un metro, dicevamo, per contenere il cosiddetto effetto «droplet», termine inglese, che letteralmente significa «gocciolina»: la distanza droplet è quella che bisogna tenere da ogni persona infetta, per non essere contagiati dalle goccioline che ciascuno di noi emette col naso e, soprattutto, con la bocca. Un metro, che poi è la stessa distanza minima che, in base alle indicazioni dell’ Istituto superiore di sanità recepite dal dpcm, bisogna garantire tra gli avventori nei ristoranti, i visitatori nei musei, i clienti nei negozi. Il dpcm, salvo disposizioni ad hoc, ha validità fi no al prossimo 8 marzo. Suddivide il Paese in quattro aree distinte (si veda tabella in pagina) e, nel dettare le regole di ingaggio contro l’infezione, marca alcune differenze rispetto alle ultime ordinanze ministeriali e ai decreti del governo. Tra queste: lo stop anche a matrimoni e funerali e il via libera all’apertura in notturna anche per i negozi non alimentari, nella cosiddetta zona gialla; cioè nelle regioni Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna e nelle province di Pesaro-Urbino (nelle Marche) e Savona (in Liguria). ZONA GIALLA. Il decreto inserisce in quest’area i territori delle regioni e delle province che ospitano focolai da coronavirus, esterni ai comuni in cui insistono i focolai d’infezione (zona rossa). In questi zone borderline, per diverse attività vige la regola droplet. Vediamo come: – Nei comprensori sciistici via libera allo svolgimento delle attività; ma solo a condizione che il gestore degli impianti di trasporto e risalita al chiuso (funicolari, funivie, cabinovie, ovovie, ecc) ne limiti l’accesso ad un massimo di persone pari ad un terzo della capienza, così da garantire un metro di distanza tra gli ospiti; – Messe e funzioni religiose. Sebbene sino all’otto marzo 2020 il dpcm sospenda ogni evento o cerimonia religiosa, anche se svolto in grandi luoghi chiusi, le chiese e gli altri luoghi di culto potranno essere aperti, a condizione che vengano adottate misure tali da evitare assembramenti di persone. In sostanza, bisogna tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche della struttura e garantire che l’affl usso di persone consenta di poter rispettare la distanza di almeno un metro tra un frequentatore e l’altro.A differenza delle precedenti disposizioni assunte, prima mediante ordinanza del ministero della salute e della regione, poi con dpcm (si veda ItaliaOggi del 25/2/2020) questa volta non c’è alcuna deroga per funerali e matrimoni già programmati: fi no all’otto marzo non si potranno svolgere. Al contrario, fi no a domenica scorsa queste cerimonie religiose, ma anche i matrimoni e le unioni civili, se non rinviabili, potevano svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. – Riaprono al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura (ex art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dlgs 42/2004); ma anche qui le visite dovranno essere contingentate, cosi da evitare assembramenti nei locali. Bisogna assicurare che ci sia spazio suffi ciente nei locali al rispetto della regola di un metro tra un visitatore e l’altro. – Ristoranti, bar e pub possono svolgere le loro attività durante tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, senza limitazioni di orario; ma il servizio va effettuato per un numero di clienti pari ai soli posti a sedere del locale. Attenzione: gli avventori possono avere accesso ai locali solo se ci sono le condizioni minime per far rispettare la distanza droplet tra loro, ai tavoli. – Attività commerciali. Nella zona gialla, tutte le attività commerciali possono riaprire senza limitazioni d’orario e di giorni, a condizione che l’accesso ai locali sia fi ltrato, così da evitare gruppi di clienti. Il numero di frequentatori presenti negli spazi aperti al pubblico dev’essere tale da garantire la distanza di un metro tra un visitatore e l’altro. – Qui, però, ricorre una eccezione: nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona – che per il numero crescente di casi da coronavirus necessitano di apposite misure di contenimento – è prevista la continuazione della chiusura nel weekend per ipermercati, medie strutture di vendita, negozi presenti in centri commerciali e mercati; a quest’obbligo sfuggono farmacie, parafarmacie e punti vendita di alimentari. – Nella zona rossa invece, quella dei comuni colpiti dai focolai di coronavirus e soggetta alle restrizioni più draconiane, resta l’obbligo di chiusura totale per tutte le attività commerciali, escluse quelle di pubblica utilità, i servizi essenziali (ex artt. 1 e 2 della legge 146/ 1990) e i negozi in cui è possibile acquistare beni di prima necessità; qui è il prefetto a disciplinare le aperture. Per accedere a questi esercizi, però, l’avventore deve rispettare un nuovo obbligo: deve indossare i dispositivi di protezione individuale. – Centri sportivi e ricreativi. In Lombardia e provincia di Piacenza devono restare chiuse palestre e centri sportivi, ma anche le piscine, i centri natatori, i centri culturali, i centri sociali,i centri ricreativi,i centri benessere e quelli termali; questi ultimi possono, però erogare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. – Degenza. In Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre che nelle province di Pesaro-Urbino e Imperia, il dpcm ordina l’accesso limitato dei visitatori alle aree di degenza, su disposizione delle direzioni ospedaliere. «Eigorosa limitazione» anche nelle residenze sanitarie per non autosuffi cienti; – Call conference. Sempre per le cosiddette zone gialle, il decreto chiede alle strutture sanitarie, sociosanitarie e non solo di «privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto». Idem per «i servizi di pubblica utilità attivati per l’emergenza Covid-19». – Concorsi. Anche per i concorsi pubblici e privati – da effettuare in aree del territorio nazionale, che non siano in zona gialla o rossa – vige la regola del metro minimo di distanza tra i candidati; i partecipati dovranno ridurre il più possibile i contatti tra loro. Nei comuni focolaio, invece, permane la sospensione delle procedure concorsuali indette e in corso. Stop anche in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona; sfuggono alla sospensiva i concorsi fatti solo su base curriculare o telematica e quelli per il personale sanitario, medico-chirurgico e della protezione civile.
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