Negato l’accesso civico generalizzato alla sottoscrizione

Approfondimento di Salvio Biancardi

Salvio Biancardi 2 Aprile 2026
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Negato l’accesso civico generalizzato alla sottoscrizione; anche la sottoscrizione rientra nella nozione di “dato personale”.
Queste le indicazioni del Garante della Privacy, che si è espresso con il recente parere n. 791/2025.

La questione trattata

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, era stata presentata istanza di accesso civico generalizzato a copia di una bozza di “contratto collettivo nazionale integrativo» e del «Protocollo di intesa”.

L’Amministrazione aveva accolto la richiesta di accesso e aveva trasmesso i documenti richiesti, rappresentando però di avere oscurato le firme autografe per motivi di protezione dei dati personali.

Il soggetto istante, ritenendo la risposta insufficiente, si era rivolto al RPCT del Ministero, insistendo nella propria domanda di ricevere le copie dei documenti in formato integrale.

Al riguardo, nella domanda di riesame, a sostegno della richiesta di accesso, era stato evidenziato, fra l’altro, che “la firma è indispensabile a rendere esigibili le obbligazioni che sono state assunte nel contratto collettivo integrativo; la firma, infatti, è l’elemento che manifesta l’espressione del consenso, cosicché, dalla sua apposizione (valida o non valida, titolata o non titolata), dipende la possibilità di pretendere le prestazioni che sono state pattuite contrattualmente” e che “i sindacati sono sottoposti a test elettorali in sede di elezione delle RSU, il nominativo espresso dalla firma espone il rappresentante sindacale ad una responsabilità di tipo elettorale/sindacale nei confronti della platea dei lavoratori/elettori”.

Inoltre, il soggetto istante aveva rappresentato che i documenti erano stati richiesti con i dati personali e la firma integrale, in quanto “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria […]” (art. 9, par. 2, lett. f, del RGPD) e l’integralità dei documenti serviva “anche per verificare l’impugnabilità degli stessi, qualora essi siano annullabili (in tutto o in parte)” nel senso che “l’analisi delle firme dei contratti risponde all’esigenza di verificare se esse siano state apposte validamente (in particolare: sono state apposte? Da chi? Quei soggetti erano legittimati a rappresentare l’organizzazione sindacale? etc.)” e “L’eventuale carenza di taluno di questi requisiti si riverbera su un vizio del consenso e può provocare la nullità o l’annullabilità del contratto”.

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