La normativa nazionale – nella parte in cui dispone sostanzialmente che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni -, non solo appare in contrasto con l’articolo 49 TFUE, dal quale conseguirebbe il pieno diritto delle imprese costituite all’interno di uno Stato membro di avere una sede secondaria in un altro paese con il conseguente divieto di operare discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti degli operatori stabili a titolo secondario sul territorio dello Stato medesimo, ma sembra anche contenere misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell’ambito del mercato dei trasporti.
Noleggio con conducente: le prenotazioni del servizio devono essere effettuate presso la rimessa?
Leggi anche
UC Channel: NCC e taxi. La disciplina della L.21/1992 e la relativa giurisprudenza (II parte)
Nuovo webinar: 4 febbraio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00 Iscriviti subito
29/01/26
UC Channel: NCC e taxi. La disciplina della L.21/1992 e la relativa giurisprudenza
Channel + materiale didattico
21/01/26
Il caso: subingresso NCC con affitto d’azienda
Come gestire il subingresso temporaneo e il rientro del titolare
20/01/26
Nuovamente annullato il decreto recante disciplina del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (NCC)
Commento alla sentenza del TAR Lazio 23 dicembre 2025, n. 23624
Massimo Ancillotti
19/01/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento