La normativa nazionale – nella parte in cui dispone sostanzialmente che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni -, non solo appare in contrasto con l’articolo 49 TFUE, dal quale conseguirebbe il pieno diritto delle imprese costituite all’interno di uno Stato membro di avere una sede secondaria in un altro paese con il conseguente divieto di operare discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti degli operatori stabili a titolo secondario sul territorio dello Stato medesimo, ma sembra anche contenere misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell’ambito del mercato dei trasporti.
Noleggio con conducente: le prenotazioni del servizio devono essere effettuate presso la rimessa?
Leggi anche
UC Channel: la semplificazione dei controlli sulle attività economiche
Nuovo webinar in diretta incluso nel tuo abbonamento: Mercoledì 6 novembre 2024, ore 10:00 – 11:30 …
08/10/24
Attività artigianale: consumo immediato e requisiti strutturali
Quando il consumo immediato richiede requisiti specifici
03/10/24
La semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il livello di rischio «basso» (IV)
Approfondimento di Domenico Trombino
Domenico Trombino
02/10/24
Decreto Omnibus: dossier del Servizio studi di Camera e Senato
La scheda di lettura del decreto legge alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione
02/10/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento