Noleggio con conducente: le prenotazioni del servizio devono essere effettuate presso la rimessa?

12 Marzo 2012
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Il Tar del Lazio, Sezione seconda ter, con ordinanza n. 2204 del 5 marzo 2012, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di verificare se la legge n. 21 del 1992 sia in contrasto con la normativa comunitaria.

La normativa nazionale – nella parte in cui dispone sostanzialmente che la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa e l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni -, non solo appare in contrasto con l’articolo 49 TFUE, dal quale conseguirebbe il pieno diritto delle imprese costituite all’interno di uno Stato membro di avere una sede secondaria in un altro paese con il conseguente divieto di operare discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti degli operatori stabili a titolo secondario sul territorio dello Stato medesimo, ma sembra anche contenere misure che ostacolano la concorrenza effettiva degli operatori nell’ambito del mercato dei trasporti.

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