La disposizione è presente nell’articolo 65, rubricato “Misure urgenti per la cultura”, che al comma 6 stabilisce che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
Occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi
Una tra le novità introdotte dal decreto-legge 73/2021, è la disposizione che prevede l’esonero fino al 31 agosto 2021 dal pagamento del canone unico (che sostituisce la Tosap) per l’occupazione di suolo pubblico effettuata dai soggetti che esercitano attività dello spettacolo viaggiante e circensi.
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