Orari degli esercizi commerciali e pubblici: ancora modifiche

22 Settembre 2011
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L’art.35, commi 6 e 7 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto decreto legge Bersani), la lettera “d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;”.

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 aveva modificato questa disposizione, sopprimendo le seguenti parole: “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.

La legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha convertito il D.L. n. 138/2011, ha però soppresso il comma 4 dell’articolo 6 e pertanto la lettera d-bis) torna alla formulazione prevista dal D.L. 98/2011.

Solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte potranno essere svolte senza dover rispettare:

• orari di apertura e di chiusura;
• la chiusura domenicale e festiva
• la chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

La completa liberalizzazione degli orari, limitata alle località turistiche o città d’arte, si applica non solo per gli esercizi commerciali, ma anche agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo a decorrere dal 2012; la nuova norma ha carattere sperimentale ed inoltre il comma 7 del citato art.35 precisa che “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”.