Orari di apertura delle sale giochi

4 Giugno 2012
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E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, ritenuta la necessità di provvedere “a tutela della popolazione, soprattutto giovanile, con riferimento al fenomeno dell’abuso di utilizzo dei c.d. “giochi leciti”, al quale sono esposti maggiormente i soggetti psicologicamente deboli”, ha inteso disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, stabilendo la fascia oraria che va dalle 13 alle 23 per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., considerato che gli apparecchi idonei per il gioco lecito, interessati dal presente provvedimento, che, a termini dell’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., si caratterizzano per il costo della partita non superiore ad un euro, solo marginalmente interessano l’area della “ludopatia”; tecnicamente, infatti, tale patologia è collegata al gioco d’azzardo, mentre qui viene in rilievo un gioco lecito, frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale.
Questo è quanto ha deciso il Tar Umbria sez. I con la sentenza n. 121 del 20 aprile 2012.