È oggetto di contestazione l’ordinanza con la quale il Sindaco vietava “di effettuare sull’intero territorio comunale pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione o della segnaletica stradale, nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale” nonché
“di distribuire sull’intero territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture” se non previa autorizzazione comunale e in giorni prefissati.
TAR Lecce, sez. II, 3.3.2016, n. 438
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento