Ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento acustico

8 Ottobre 2013
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Enti locali – sindaco – ordinanza contingibile e urgente – ex art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 – anticipazione dell’orario di apertura di un bar-bistrot – illegittimità – fattispecie

 TAR PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 24 settembre 2013, n. 1041

È illegittima l’ordinanza del sindaco con la quale è stato coattivamente fissato l’orario massimo di apertura di un bar-bistrot, anticipando la chiusura entro le ore 00.30, dalla domenica al giovedì ed entro le ore 01.30, nei giorni del venerdì, del sabato, nonchè festivi e prefestivi infrasettimanali, a seguito di numerosi esposti pervenuti da parte di cittadini residenti nelle abitazioni circostanti, “in relazione al volume della musica all’interno del locale, nonché alla presenza di un elevato numero di avventori che staziona all’esterno del locale medesimo fino a tarda notte, arrecando inevitabilmente disturbo al riposo delle persone”, nonché degli accertamenti effettuati in loco sia dalla Polizia Municipale sia da personale della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri, accertamenti dai quali sono emerse “effettive problematiche di disturbo alla quiete”, con la conseguente necessità di intervenire “a salvaguardia del diritto alla salute e al riposo dei cittadini residenti nella zona, ma tenendo presente le esigenze imprenditoriali dei gestori dell’esercizio”, considerato che gli schiamazzi notturni possono senz’altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, purché però il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgano a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. Nel caso di specie, la  motivazione dell’impugnata ordinanza, dichiaratamente adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 18.8.2000, n. 267, pur richiamando le problematiche di disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, non dà atto di alcuna istruttoria in merito alla ricorrenza di un’effettiva situazione di “grave pericolo” tale da minacciare l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, così da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000. Né, analogamente, è stata dovutamente documentata alcuna situazione di “emergenza” connessa con l’inquinamento acustico, tale da giustificare l’attivazione del potere sindacale (pur sempre straordinario) di modifica degli orari degli esercizi commerciali, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 54. Una simile carenza, peraltro, nel certificare la fuoriuscita dell’azione amministrativa dai rigidi confini segnati dalla legge per l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, ha al contempo determinato un’evidente discriminazione commessa ai danni del locale oggetto dell’ordinanza impugnata, la cui situazione in punto di immissioni rumorose – in assenza di specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare il superamento dei valori limite delle emissioni sonore – non appare in nulla differenziarsi, con riferimento all’interesse pubblico alla salubrità acustica, da quella di tutti gli altri locali notturni dislocati sul territorio comunale.

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