ORDINE PUBBLICO – Attività ricreative aperte al pubblico – Responsabilità

Corte di Cassazione, sez. I penale, 29 ottobre 2015, n. 43712

Il gestore di un locale viene accusato di svolgere attività ricreativa aperta al pubblico senza l’osservanza delle prescrizioni previste a tutela dell’incolumità pubblica, con particolare riferimento alla licenza di agibilità dei locali e alla certificazione di prevenzione degli incendi. Il numero elevato di partecipanti agli eventi e il prezzo maggiorato delle bevande inducono a ritenere che si svolgessero spettacoli pubblici.

È responsabile penalmente ai sensi dell’art. 681 c.p. non solo chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma chiunque apre o tiene aperti tali luoghi senza osservare le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica. Ne consegue che tale disposizione si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico.

 

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