Ciò che sicuramente rappresenta una novità, in particolare dell’art. 19-bis della legge 241/90, rispetto all’art. 5 del DPR 160/2010, il cui sesto comma è vago sul punto, è il termine massimo del cinquantacinquesimo giorno dal ricevimento della segnalazione, entro il quale gli uffici/enti terzi possono presentare eventuali proposte motivate, ossia almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 19, comma 3, della stessa legge 241/90
Patologia della SCIA: cosa cambia nel terzo comma dell’art. 19 della legge 241/90 con il D.Lgs. 126/2016
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