Perché l’AI Act è la nuova frontiera… anche per le attività economiche

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 7 Gennaio 2026
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C’è sempre un momento, dopo l’approvazione di una grande riforma, in cui il dibattito si abbassa di tono. I testi non fanno più notizia, le scadenze iniziali vengono archiviate, l’attenzione si sposta altrove. È proprio in questa fase, meno affollata e più riflessiva, che un corpus normativo, quale quello di cui ci occupiamo qui, rivela la sua reale ambizione.

L’AI Act dell’Unione europea, Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), entrato ormai nella sua stagione di progressiva applicazione, sembra chiedere di essere osservato non tanto per ciò che prometteva, quanto per ciò che sta iniziando a produrre nei comportamenti, nelle organizzazioni, nelle scelte quotidiane di chi sviluppa, utilizza o governa sistemi di intelligenza artificiale.

A uno sguardo complessivo, il Regolamento si presenta come una risposta strutturata a un fenomeno che ha smesso da tempo di essere sperimentale.

L’intelligenza artificiale, nel quadro europeo, non è più trattata come una tecnologia emergente da incoraggiare o temere in astratto, ma come un insieme di pratiche già integrate nei mercati, nei servizi pubblici, nei processi decisionali che incidono su diritti, opportunità economiche e assetti istituzionali.

L’AI Act prende atto di questa maturità e sceglie di governarla, costruendo un linguaggio giuridico che non rincorre l’innovazione, ma ne assume la stabilità operativa.

La scelta di fondare l’intero impianto su un approccio basato sul rischio è, in questo senso, tutt’altro che tecnica.

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