Piccole opere, rischio ritardi

di MATTEO BARBERO (da Italia Oggi)

17 Giugno 2024
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di MATTEO BARBERO (da Italia Oggi)

Piccole opere a rischio rallentamento senza più deroghe sul Fondo pluriennale vincolato. La Commissione Arconet, nella seduta dello scorso 8 maggio, ha respinto la proposta di estendere il regime derogatorio a tutti i lavori di importo inferiore a 150mila euro. La questione nasce con il decreto legislativo n. 36/2023, che ha elevato la soglia per gli affidamenti diretti di lavori da 40mila a 150mila euro, di fatto vietando, al di sotto di tale soglia, l’accantonamento del fondo pluriennale vincolato in applicazione della disciplina speciale di cui al punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011. Si tratta di una disciplina che deroga alla regola generale secondo cui il Fondo pluriennale vincolato si crea solo quando, a fronte di un’entrata accertata, è sorta un’obbligazione giuridicamente perfezionata (impegno) ma non ancora esigibile.

Per i lavori di importo pario superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, invece, le risorse sono interamente conservate nel Fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici; c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale; d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Nel testo vigente dell’allegato 4/2 è previsto che la condizione di cui alla lett. b) “non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40mila e 100mila euro”. Ora il quadro è cambiato perché la soglia per l’affidamento diretto è stata elevata a 150mila euro (art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023) e solo da questa soglia scatta l’obbligo di inserire l’intervento nella programmazione triennale (art. 37 del decreto legislativo n.36/2023). Stupisce l’orientamento contrario della Commissione a ripristinare questa deroga, quando invece occorrerebbe andare nella direzione esattamente opposta, proprio in considerazione delle difficoltà che l’attuale quadro normativo pone ai Piccoli Comuni (e anche a quelli medi e grandi che pure gestiscono a volte piccoli interventi). Non si comprende nemmeno quale fondamento normativo sarebbe necessario per procedere in questo senso, ma è auspicabile a questo punto intervenga rapidamente il legislatore. Nel frattempo, ovviamente, occorre tenere conto della nuova e più restrittiva disciplina. A parere di chi scrive, è possibile però distinguere fra i lavori soggetti alla disciplina del vecchio codice (per i quali vale il precedente, più favorevole, regime) e quelli soggetti al nuovo codice (per i quali invece valgono le nuove regole). In pratica, occorre fare riferimento all’art. 229 del decreto legislativo n. 36/2023.

Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 14 giugno 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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