PER APPROFONDIRE
Decreto Legge 31/5/2021 n. 77 coordinato con la legge di donversione 29/7/2021, n. 108
- Articolo 1 – Principi, finalità e definizioni
- Articolo 2 – Cabina di regia
- Articolo 3 – Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
- Articolo 4 – Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Articolo 4 bis – Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR
- Articolo 5 – Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione
- Articolo 6 – Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
- Articolo 6 bis – Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
- Articolo 7 – Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
- Articolo 8 – Coordinamento della fase attuativa
- Articolo 8 bis – Disposizioni per l’attuazione del programma di Governo
- Articolo 9 – Attuazione degli interventi del PNRR
- Articolo 10 – Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
- Articolo 11 – Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
- Articolo 11 bis – Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR
- Articolo 12 – Poteri sostitutivi
- Articolo 13 – Superamento del dissenso
- Articolo 14 – Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
- Articolo 14 bis – Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
- Articolo 15 – Procedure finanziarie e contabili
- Articolo 15 bis – Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l’anno 2020
- Articolo 16 – Norma finanziaria
- Articolo 17 – Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
- Articolo 18 – Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
- Articolo 18 bis – Intesa delle regioni
- Articolo 19 – Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
- Articolo 20 – Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
- Articolo 21 – Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
- Articolo 22 – Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
- Articolo 22 bis – Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Articolo 38 – Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale
- Articolo 38 bis – Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni
- Articolo 38 ter – Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
- Articolo 38 quater – Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
- Articolo 39 – Semplificazione di dati pubblici
- Articolo 39 bis – Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari
- Articolo 39 ter – Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attivita’ politica
- Articolo 39 quater – Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all’autorita’ di pubblica sicurezza
- Articolo 39 quinquies – Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore
- Articolo 39 sexies – Modifiche all’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Articolo 39 septies – Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
- Articolo 40 – Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unita’ immobiliari
- Articolo 41 – Violazione degli obblighi di transizione digitale
- Articolo 42 – Implementazione della piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19
- Articolo 42 bis – Disposizioni in materia sanitaria
- Articolo 43 – Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili
- Articolo 44 – Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessita’ o di rilevante impatto
- Articolo 45 – Disposizioni urgenti in materia di funzionalita’ del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
- Articolo 46 – Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
- Articolo 47 – Pari opportunita’ e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
- Articolo 47 bis – Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
- Articolo 47 ter – Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
- Articolo 47 quater – Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
- Articolo 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Articolo 49 – Modifiche alla disciplina del subappalto
- Articolo 50 – Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC
- Articolo 51 – Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Articolo 52 – Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti
- Articolo 53 – Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici
- Articolo 54 – Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo
- Articolo 55 – Misure di semplificazione in materia di istruzione
- Articolo 55 bis – Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
- Articolo 55 ter – Semplificazione in materia di incasso degli assegni
- Articolo 66 bis – Modifiche a disposizioni legislative
- Allegato 1 –
- Allegato 2 –
- Allegato 3 –
IN EVIDENZA
Nuove competenze per il Sindaco in caso di TSO Tra le novità del provvedimento si evidenzia quella contenuta nell’art. 39-quater, relativa all’obbligo per il Sindaco di comunicare al Prefetto l’adozione dell’ordinanza di TSO per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici (e qui sta il problema, per cui si suppone che la comunicazione vada sempre effettuata, oppure che sia necessario un preventivo parere del medico competente) per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre, le Forze di polizia (e quindi non la PM) possono disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma del TULLPS. Di seguito il testo della norma in commento «2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi’ stabilite le modalita’ informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualita’ di autorita’ sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneita’ all’acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche’ al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto». 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorita’ sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l’idoneita’ all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonche’ al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o e’ titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall’articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilita’ per l’ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma. |
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