Il T
ar Puglia, con sentenza n. 968 del 25 maggio 2011, sostiene che l’organizzazione di tornei di poker sportivo non a distanza sia lecito considerato che, a distanza di quasi due anni dalla previsione legislativa con cui si autorizzano siffatti tornei, la persistente mancata adozione del predetto regolamento interministeriale (legge 7 luglio 2009, n. 88 – art. 24, comma 27,) non può penalizzare le aspettative di imprese, cittadini ed enti quali quelli di specie, pena la vanificazione del principio di effettività della legge.
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