L’art. 27 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ha modificato l’art.4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Con questa modifica la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Prima della modifica il comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 228/2001 prevedeva che l’attività poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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