Provincia Autonoma di Bolzano – Somministrazione di bevande alcoliche

La Provincia autonoma di Bolzano ha presentato ricorso in relazione al provvedimento di chiusura, per sette giorni, di un esercizio pubblico a seguito dell’intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo esercizio, oltre l’orario consentito, in violazione del disposto dell’art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
La Provincia ritiene che lo Stato con l’adozione del provvedimento abbia esercitato un’illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia, non è dello stesso parere la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 259 del 21 luglio 2010 ha deciso che i provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

Corte Costituzionale 21/7/2010 n. 259  – Somministrazione di bevande alcoliche

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