Pubblici spettacoli, dal 1° gennaio si cristallizza la Scia fino a 2000 posti

Approfondimento di Pippo Sciscioli

Pippo Sciscioli 27 Gennaio 2025
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Nuovo capitolo nella tematica dei pubblici spettacoli.

A fine anno, il Governo ha approvato il decreto legge n. 201 che, all’articolo 7 comma2, rende strutturale e non più provvisoria (come accadeva a partire dal 2020 e fino allo scorso 31 dicembre con l’art.38 bis del d.l. 76/2020 “Semplificazione 1”) la procedura autorizzativa semplificata per pubblici spettacoli.

La novella normativa prevede infatti che, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, musical, proiezioni cinematografiche, che si svolgono fra le ore 8,00 e 1.00 del giorno seguente, con una capienza massima di 2.000 partecipanti, è sufficiente per gli organizzatori presentare al Suap del Comune una segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tranne che nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Dunque, in tali fattispecie non sarà più necessario acquisire sia il parere ex art. 80 Tulps della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sia l’autorizzazione ex art. 68 Tulps del Responsabile Suap.

Tuttavia, per quanto ricalchi il vecchio art.38 bis del d.l. 76/2020, la nuova disposizione nasce già con una lacuna, che dovrà necessariamente essere colmata dalla legge di conversione per non renderla problematica e critica nei contenuti applicativi da parte dei Suap comunali.

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