Pubblichiamo le FAQ sui riferimenti all’artigianato nella pubblicità, predisposte per chiarire l’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 34/2026.
Il documento raccoglie le risposte alle domande più frequenti sull’utilizzo, nei messaggi pubblicitari e nelle comunicazioni commerciali, di espressioni che richiamano l’artigianato, con l’obiettivo di offrire agli operatori e agli uffici competenti un primo supporto interpretativo sulla corretta applicazione della nuova disciplina.
FAQ
Un’impresa non artigiana può vendere o somministrare beni realizzati da imprese artigiane, promuovendoli come artigianali?
Sì, in quanto la norma non punta a restringere il mercato ma ad evitare di promuovere come artigianali prodotti realizzati da chi non può legittimamente usare la qualità (propria) di artigiano. L’effetto della norma è quindi l’introduzione del divieto di promozione come artigianali di prodotti realizzati da chi non è iscritto nell’albo artigiani, ma non di promuovere commercializzazione e/o la vendita e/o la somministrazione di prodotti (artigianali) altrui che rimane attività legittima.
Qual è l’ambito di applicazione del divieto di utilizzare il riferimento dell’artigianato nella pubblicità?
L’art. 16 della legge n. 34/2026 fa espresso divieto di utilizzare i riferimenti dell’artigianato nella promozione dei prodotti o servizi commercializzati dall’impresa. Si ritiene che il concetto di promozione debba essere interpretato nel modo più ampio possibile, tenendo tuttavia conto della concreta ingannevolezza del messaggio e della sua idoneità ad essere interpretato come decettivo circa la provenienza del prodotto da chi non possiede legittimamente la qualità di artigiano; ad es. ingenerando il falso convincimento che l’azienda sia iscritta all’Albo degli artigiani. Resta ferma la possibilità di utilizzare le espressioni utili a descrivere il proprio prodotto o servizio come descritte nella successiva risposta alla FAQ n. 4.
In caso di imprese non iscrivibili all’albo artigiani che utilizzano, nel processo di produzione, semilavorati forniti da un artigiano, trova applicazione l’articolo 16 della legge n. 34/2026?
Si, ma esso non impedisce all’impresa non artigiana di evidenziare, nella promozione del prodotto venduto, la circostanza che uno o più dei suoi componenti sono artigianali. Ovviamente occorrerà specificare chiaramente i componenti, evitando messaggi ingannevoli che riferiscano l’artigianalità all’intero prodotto.
Imprenditori e imprese non iscritte all’albo artigiani possono promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con un metodo di produzione manuale o un processo produttivo di qualità o tradizionale?
No, in quanto la norma richiede espressamente che il soggetto produttore o prestatore di servizi sia iscritto all’albo delle imprese artigiane. E’ possibile, invece, per il produttore promuovere commercializzare il proprio prodotto utilizzando termini diversi, quali, ad esempio: “fatto a mano”, “tradizionale”, “dipinto a mano”, “di qualità”, “fatto ad arte” “autentico della tradizione italiana”, “di produzione propria”, “realizzato con manualità”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “sartoriale”, “su misura” o simili, purché ovviamente non si tratti di pubblicità ingannevole nel senso indicato al n.2; del pari per quanto concerne gli elementi del prodotto o un ingrediente, l’eventuale riferimento all’artigianalità appare lecito (es. nel caso dei distillati le erbe selezionate in maniera artigianale) se il singolo ingrediente è prodotto da una impresa artigiana. Esemplificando, quindi, un bar con somministrazione tradizionale, conche pure ha un annesso laboratorio di produzione, non essendo iscritto all’Albo, non può vendere il proprio gelato come artigianale, ma potrà definirlo come “di qualità, “di produzione propria” mentre un bar che vende gelati prodotti da imprese artigiane potrà definirlo “artigianale”; ad una impresa industriale produttrice di pasta confezionata secca sarà preclusa l’affermazione sul packaging in ordine all’artigianalità delle lavorazioni seguite, ma potrà definirle ad esempio come “di qualità” o con altra delle locuzioni sopra menzionate ai fini esemplificativi, se una fase del processo produttivo è stata svolta a mano o secondo determinati standard di qualità o tradizionali, mentre un pastificio artigiano iscritto all’Albo potrà liberamente affermare di realizzare pasta con metodo artigianale
Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 5, comma ottavo, della legge 8 agosto 1985 n. 443, è lecito utilizzare nella etichetta di un prodotto alimentare il termine “prodotto artigianale” se destinato a mercati esteri?
Considerato il principio di territorialità della legge è da ritenere che l’articolo 5, comma 8, della legge 8 agosto 1985 n. 443 abbia una valenza limitata al territorio della Repubblica Italiana. Si ritiene infatti ritiene che etichettare un prodotto alimentare destinato al mercato estero utilizzando riferimenti all’artigianalità non violi il precetto di cui all’articolo 5, comma ottavo, della legge 8 agosto 1985 s.m.i. purché, naturalmente, non sia lesiva delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
In settori ad alta internazionalizzazione possono essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti sui mercati esteri anche i termini inglesi es “craftsmanship” o “artisanal process” da imprese non iscritte all’albo degli artigiani?
Si. Avendo cura di rispettare il limite di non decettività del messaggio indicato alla FAQ n.2 ed in analogia a quanto riportato per i prodotti alimentari dalla FAQ n.11.
La nuova disposizione si applica anche ai prodotti artigianali disciplinati da leggi speciali (ad esempio la birra artigianale)?
No, in quanto la nuova disciplina non fa venir meno l’applicazione del principio di specialità della legge e quindi della attuale vigenza delle leggi speciali che regolano specifici prodotti artigianali; il criterio generale della successione delle leggi nel tempo vede (es. l’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962, come modificata nel 2016, recante la definizione di birra artigianale) la prevalenza della legge speciale sulla legge generale (id est sulla legge 34/2026) anche se vigente anteriormente ad essa.
I titolari di partiva IVA e gli hobbisti che svolgono attività di produzione di beni o servizi – non essendo imprese – possono utilizzare i riferimenti all’artigianato e all’artigianalità per promuovere i loro beni o servizi?
La ratio della norma è quella di evitare che anche tali soggetti qualifichino come artigianali i prodotti che commercializzano nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni locali, seppur in modo occasionale e saltuario. Si ritiene, pertanto, che il divieto di utilizzo della denominazione «artigianato» o «artigianale» debba estendersi anche a loro, nei limiti precisati ai numeri 2 e 3.
A quali condizioni è possibile utilizzare i riferimenti all’artigianato e all’artigianalità per denominare “artigiane” manifestazioni, eventi o fiere?
Alle manifestazioni, agli eventi o alle fiere qualificate come “artigiane”, la partecipazione delle imprese iscritte all’Albo artigiani può coesistere con quella delle imprese non iscritte purché queste ultime vendano prodotti di imprese artigiane come precisato al n.1 dimostrandone la provenienza.
Le sanzioni previste dal comma nono dell’articolo 5 della L. n. 443/1985, come modificato dall’articolo 16 della L. n. 34/2026 sono di immediata applicazione?
Sul presupposto che le sanzioni sono irrogate dall’autorità regionale competente e che la disposizione l’articolo 16, comma nono, prevede la necessità dell’adeguamento della legislazione regionale e delle province autonome alla nuova fattispecie delineata dal comma ottavo dell’articolo 5 della L. n. 443/1985 come modificato dall’articolo 16 della L. n. 34/2026, occorre fare rinvio alla legislazione regionale ed alla relativa tempistica applicativa eventualmente dettata in argomento sulla base delle competenze regionali e provinciali in materia.
Le scorte di magazzino, ivi comprese le etichette, per le quali vi è la prova della loro immissione in commercio in data anteriore all’entrata in vigore della legge 11 marzo 2026 possono continuare ad essere commercializzate anche se non rispettano in tutto o in parte le disposizioni dell’articolo 5, comma 8, della legge 8 agosto 1985 n. 443, n.34?
Si. Le scorte di merci presenti in magazzino, ivi comprese le etichette, per le quali vi è prova della loro immissione in commercio in data anteriore alla pubblicazione della Legge n.34/2026 possono essere smaltite senza incorrere in sanzioni.
La nuova disposizione si applica anche ai prodotti tutelati da Indicazione Geografica Protetta – IGP o altri prodotti artigianali e industriali riconosciuti come IGP “non agri”?
No. La nuova disposizione non incide sui regimi speciali di tutela previsti per determinati prodotti, anche qualora siano realizzati da imprese non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, purché nel rispetto del disciplinare di produzione legalmente previsto e/o della normativa speciale applicabile.
Rientrano in tale categoria, per esempio, i prodotti artigianali e industriali riconosciuti come IGP “non agri” ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2411, operativo dal 7 maggio 2026 a seguito del decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51 e pubblicati nel bollettino nazionale delle Indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali (come, ad esempio, il vetro di Murano, merletti di Burano, il Cammeo e il corallo di Torre del Greco).
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