Quando l’istanza si fa esplorazione: la bussola del Consiglio nella sentenza n. 5302/2025

Approfondimento di Domenico Trombino

Domenico Trombino 29 Luglio 2025
Modifica zoom
100%

Nel continuo gioco di equilibri del diritto amministrativo, dove l’accesso agli atti si muove tra trasparenza e riservatezza, come un funambolo sul filo delle garanzie, la Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5302 del 18 giugno 2025, è tornata a ricordare con tono pacatamente imperativo che l’accesso documentale non è – e non sarà mai – un biglietto gratuito per un tour panoramico tra gli scaffali della burocrazia.

Il caso, apparentemente austero, si tinge fin da subito dei colori vivaci della tenacia professionale di due avvocati – F.R. e R.G.A. – i quali, muovendosi in qualità di creditori in seno a una procedura di amministrazione straordinaria degna di un romanzo di Balzac (la Provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, per gli amici PICFIC), si son visti negare dal Ministero delle imprese e del made in Italy l’ostensione di una mole ragguardevole di documenti. O, per dirla con le parole del linguaggio tecnico e affettato dell’apparato statale, “una richiesta massiva e generica”, contenente una lista di documenti che avrebbe fatto sussultare d’invidia anche il più appassionato archivista.

Ebbene, il Ministero, affiancato dall’organo commissariale, ha pensato bene di opporre un diniego, appellandosi all’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Detto comma – che gli esegeti conoscono come il bastione difensivo contro il temutissimo “controllo generalizzato” – consente all’amministrazione di respingere richieste che, invece di essere puntuali e circostanziate, sembrano scaturire da un’irrefrenabile e dilettantistica pulsione investigativa. I due avvocati, tuttavia, non si sono persi d’animo. Forti della convinzione che la trasparenza sia un dovere (e un diritto) da esercitare, come il fioretto in una schermaglia giuridica, hanno impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che, con una sentenza più accomodante, ha ritenuto l’istanza ammissibile, accogliendo l’idea che fosse sorretta da un interesse specifico e attuale e non affetta da quell’aura indiscriminata tanto temuta dai custodi della segretezza istituzionale.

E qui si apre il sipario sul secondo atto: il Consiglio di Stato, chiamato a dirimere il contenzioso, si è trovato nella scomoda ma stimolante posizione di dover separare – con la pazienza di un miniaturista fiammingo – ciò che è legittima esigenza difensiva da ciò che è velleitaria escursione esplorativa.

Continua la lettura dell’approfondimento

VOLUME + ILIBRO

Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive

Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.

 

Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024

Resta aggiornato con le notizie di Ufficiocommercio.it

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento