Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli enti locali.
Indice
Orientamento Applicativo 30/11/2023, n. CFL 233
In merito all’applicazione dell’art. 14 comma 2 lettera a) del CCNL 16.11.2022 – dedicato alle progressioni economiche, il requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi 2 anni di procedimenti disciplinari, da quale data si deve verificare?
Con riferimento al quesito in esame, rilevato che la clausola contrattuale contenuta all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL del comparto Funzioni Locali 16.11. 2022 non specifica la data cui fare riferimento per la verifica del requisito di ammissione legato “all’assenza negli ultimi 2 anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa”, si ritiene che, per una questione di armonizzazione, tale data possa coincidere con la scadenza temporale della presentazione delle domande, di cui al successivo periodo della stessa lett. a), relativa alla verifica dell’assenza di procedimenti disciplinari in corso.
Orientamento Applicativo 30/11/2023, n. CFL 240
Il personale in lavoro agile, di cui all’art. 66 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021, in una stessa giornata può prestare la propria prestazione lavorativa antimeridiana a distanza, mentre la prestazione pomeridiana in presenza?
In relazione a quanto richiesto, considerato che la disciplina contrattuale contenuta nel CCNL Funzioni Locali è la medesima di quella contenuta nel CCNL della Funzioni Centrali, non si possono che confermare i contenuti del parere già espresso in relazione alle Funzioni Centrali (CFC118) ai sensi del quale:
“La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.
In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (art. 66, comma 4 del CCNL 16.11.22).
Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (comma 5 del medesimo articolo 66). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.
Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.”.
Orientamento Applicativo 30/11/2023, n. CFL 239
Il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto, nelle giornate in cui lavora a distanza può essere beneficiario dell’indennità di condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022?
Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”
In virtù del suddetto comma il lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può essere beneficiario dell’indennità in oggetto alla condizione che, anche nella modalità prestazionale da remoto, sussistano i presupposti giustificativi dell’indennità in esame (disagio, rischio o maneggio valori) così come delineati dalla disciplina contrattuale, contenuta all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018, il cui valore massimo è stato rideterminato all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022, nel rispetto dei criteri di attribuzione e degli importi stabiliti in sede di contrattazione integrativa come disposto dall’art. 7, comma 4 lett. d) del CCNL 16.11.2022.
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