Recenti interpretazioni ARAN per il personale

Orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli enti locali

26 Novembre 2021
Modifica zoom
100%

Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN dedicati al personale degli enti locali.

Indice

Orientamento Applicativo 30/11/2021, n. CFL141


In caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, è possibile dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018)?

Con riferimento alla questione posta in esame, avente per oggetto la possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non
goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018), non si può che confermare l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita nei noti orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali. In conformità a tale impostazione, nel comparto Funzioni Locali, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

Orientamento Applicativo 30/11/2021, n. CFL145


Con riferimento all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente, qualora il dipendente non superi il periodo di prova e voglia rientrare nell’ente di provenienza, nella categoria e professionale di appartenenza, nel caso di specie D3 giuridico, considerata l’accorpamento della categoria, operata con il CCNL del 21/05/2018, come dovrà essere inquadrato il lavoratore, in D1 o in D3 giuridico?

La norma prevista dall’art. 12, comma 5, del CCNL del 21/05/2018 precisa espressamente che a seguito della soppressione, all’interno della categoria D, di quei profili per i quali precedentemente, veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, al personale che alla data di entrata in vigore della norma sia inquadrato in D3 siano “conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria”.
Si tratta, come noto, di una clausola di salvaguardia della situazione soggettiva di quei dipendenti che, già in possesso della categoria giudica ed economica D3, alla data di entrata in vigore del CCNL del 21/05/2018 certamente continuano a godere della garanzia della conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita.
La disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del medesimo testo contrattuale, in relazione all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione dispone che, “in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di appartenenza”.
Come più volte evidenziato da parte della scrivente Agenzia, l’istituto regolato dall’art. 20, comma 10, del CCNL del 21/05/2018 si configura una sorta di riammissione in servizio, pertanto il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, come espressamente precisato, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.
Sulla base di una lettura interpretativa contestuale delle richiamate norme e tenuto conto delle inequivocabili previsioni ivi contenute, si ritiene che, in una fattispecie come quella evidenziata, con la riammissione in servizio debba essere riconosciuto il medesimo inquadramento di cui il lavoratore era in possesso all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Orientamento Applicativo 30/11/2021, n. CFL146

La riduzione stabile delle risorse destinate a remunerare i compensi dello straordinario è oggetto di contrattazione integrativa? Le risorse derivanti dalla riduzione stabile dello straordinario hanno un vincolo di destinazione?

Al comma 2, lett. g), dell’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, viene previsto che tra i titoli di stabile incremento delle risorse di cui al comma 1 (ossia le risorse stabili) vi sono gli “importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate”.
Il nuovo CCNL ha sostanzialmente affermato, come regola generale, l’esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione stabile delle risorse destinate allo straordinario a favore del Fondo risorse decentrate (parte stabile); quindi, la riduzione stabile delle stesse è sì una scelta gestionale, non soggetta a contrattazione, ma la destinazione di tali risorse è disposta dal CCNL.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento