Procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo e spettacoli nei pubblici esercizi

Emanata la prima circolare interpretativa dell’art. 38-bis del D.L. n. 76/202

13 Maggio 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%



Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15015 del 7 maggio 2024, ha fornito alcune indicazioni interpretative sul regime semplificativo degli spettacoli dal vivo previsto dall’art. 38-bis del D.L. n.76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni, per definire il campo di applicazione della norma, e, conseguentemente, per orientare le attività di controllo.

Il Ministero rileva come questa procedura, introdotta sperimentalmente per favorire la ripresa economica delle attività di spettacolo che hanno finalità culturali, sia stata successivamente modificata per prorogare la durata della sperimentazione e per ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero di partecipanti.

Il testo oggi vigente dell’art. 38-bis al comma 1 prevede che “fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto”.

Mentre il testo originario della norma prevedeva l’applicazione dell’art. 38-bis soltanto a spettacoli con finalità culturali che si concludevano entro le 23 del giorno d’inizio e quindi, soprattutto nel periodo estivo, ad un limitato numero di eventi, l’attuale formulazione che prevede la conclusione entro le ore 1 del giorno successivo ha ampliato l’applicabilità dell’art. 38- bis ad un numero molto più consistente di spettacoli.

Per questo il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni interpretative per evitare “un’applicazioni distorta e strumentale dell’art. 38-bis del D.L.n.76/2020”.

>> Continua la lettura dell’approfondimento di Miranda Corradi

Ti consigliamo

FORMATO CARTACEO + ILIBRO

Pubblici spettacoli, trattenimenti, safety e security

Il tema della sicurezza ed incolumità negli eventi temporanei, ma anche nelle attività di spettacolo in sede fissa, richiede un approccio professionale. È necessario un cambiamento di mentalità al problema della sicurezza, che deve essere considerata bene primario della collettività civile.Il presente manuale vuole fornire un contributo a tutti gli addetti ai lavori che si trovano ad operare con sempre maggiori responsabilità e con numerosi riferimenti normativi da applicare, suggerendo una metodologia basata su elementi professionali e legali di facile apprendimento, ben consci del fatto che solo la norma può costituire il fondamento di lavoro della pubblica amministrazione.L’opera costituisce una guida completa per la gestione delle varie tipologie di manifestazioni temporanee ed eventi, con indicazioni specifiche sulle misure da adottare, sui procedimenti da seguire e sugli atti da redigere (illustrati nel testo e disponibili nella sezione online collegata al volume) e sulle attività di controllo necessarie.Sezioni dell’opera:• Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento• L’utilizzo della SCIA per eventi di pubblico spettacolo e trattenimento• Le verifiche di incolumità ex art. 80 TULPS per gli eventi di spettacolo e trattenimento• Sicurezza ed incolumità negli eventi dopo le indicazioni del Ministero dell’Interno• Individuare e valutare i rischi derivanti dallo svolgimento dell’evento• Il personale volontario utilizzato dall’organizzatore dell’evento• La disciplina dei prodotti pirotecnici• Le competizioni sportive e motoristiche su strada• Le attrazioni di spettacolo viaggiante: luna park e parchi di divertimento• Le manifestazioni a premio e di sorte, lotterie, pesche di beneficenza e simili• Spettacoli, trattenimenti e inquinamento acustico.Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione della sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a contratto di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia, di Medicina e di Ricerca Traslazionale. Svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie in tema di legislazione e sicurezza alimentare. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024