Registro per il commercio di cose antiche o usate
Per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS, non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.
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