Regolamento comunale per la prevenzione del randagismo

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. I – Sentenza 27 giugno 2015, n. 1135
Enti locali – regolamento comunale per la detenzione dei cani e la prevenzione del randagismo canino – divieto ai cittadini di alimentare i cani randagi – illegittimità – ragioni

È illegittimo il “Regolamento comunale per la detenzione dei cani e la prevenzione del randagismo canino”, nella parte in cui vieta ai cittadini di alimentare i cani randagi, considerato che dalla cornice normativa di riferimento emerge una chiara predeterminazione legislativa favorevole all’adozione di misure diverse da quelle del divieto di alimentazione generalizzato imposto dal provvedimento comunale impugnato, ritenute idonee a prevenire il fenomeno del randagismo, costituite in particolare dal “controllo delle nascite” mediante la sterilizzazione; misura ritenuta, secondo una scelta legislativa a monte, più idonea a contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e dell’igiene minacciate dai “cani vaganti” con quelle della protezione della vita animale quale articolazione dell’habitat naturale. Nell’esercizio della funzione di prevenzione del fenomeno del randagismo, l’amministrazione comunale deve esercitare i poteri regolatori in materia, bilanciando la tutela della salute pubblica e dell’igiene, cui è finalizzata la prevenzione del randagismo, con l’esigenza di protezione degli animali d’affezione, quali componenti del complessivo habitat naturale, in cui si inserisce la convivenza tra uomo e animale; sotto questo profilo, peraltro, appaiono invero limitati i poteri tecnico-discrezionali dell’amministrazione, avendo il legislatore, nei diversi livelli di governo, optato per la misura della “sterilizzazione”, e in ogni caso vietando forme di maltrattamento degli animali, cui è riconducibile il divieto di alimentazione. Tanto premesso, va pertanto ritenuta fondata la censura di incongruità e sproporzionalità avanzata con specifico riferimento alla norma del regolamento comunale, oggetto della presente impugnativa, che prevede il divieto generalizzato e rivolto a tutti i cittadini di alimentare i cani randagi (in senso analogo, sia pure con riferimenti a divieti di somministrazione del cibo contenuti in provvedimenti di diversa natura: cfr. TAR Molise, 17.9.2013, n. 527; TAR Marche, 23.11.2012, n. 753, TAR Liguria, 15.2.2012, n. 286; Cons Stato, sez. III, parere 16.9.1997, n. 883).

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