Revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie

1. Enti locali – farmacie – art. 11, commi 1 e 2, d.l. 1/2012 – attribuzione ai comuni del potere di individuare le nuove sedi farmaceutiche – questione di legittimità costituzionale – manifesta infondatezza – ragioni
2. Enti locali – farmacie – art. 11, commi 1 e 2, d.l. 1/2012 – attribuzione ai comuni del potere di individuare le nuove sedi farmaceutiche – questione di legittimità costituzionale – per violazione del principio di imparzialità – manifesta infondatezza – ragioni

 TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II – Sentenza 8 luglio 2013, n. 6697

1. È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, del d.l. 1/2012, come convertito in legge 27/2012, che ha radicalmente modificato la disciplina inerente il servizio farmaceutico, attribuendo ai Comuni il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire e lasciando alla regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’ente locale, con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale, mentre l’amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo. Trattasi di attribuzione di competenze che appare conforme e coerente con l’assetto costituzionale impresso all’ordinamento, organizzato sulla base di un sistema di carattere multilivello ispirato, quanto al riparto delle funzioni, al criterio ordinatore del principio di sussidiarietà, che privilegia, nell’allocazione delle funzioni, la loro attribuzione agli enti territoriali di dimensioni minori in quanto maggiormente idonei a conoscere e gestire gli interessi di livello locale stante la loro maggiore vicinanza ai cittadini, secondo il principio di sussidiarietà verticale, il quale subisce una deroga solo in caso in cui gli interessi coinvolti assumano dimensioni maggiori rispetto agli enti minori o necessitino di misure uniformi. Deve al riguardo rilevarsi che l’art. 118 della Costituzione attribuisce proprio ai comuni le funzioni amministrative primarie, fatto salvo il caso “che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, principi i quali, dunque, operano nel senso favorevole all’assegnazione prioritaria della competenza in parola proprio ai comuni, i quali d’altra parte, ancora ai sensi dell’art. 118 Cost., “sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”. E nella specie la medesima attribuzione è stata conferita ai comuni appunto dalla legge statale “di principio” di cui all’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, intervenuto in materia caratterizzata da legislazione regionale concorrente. L’attribuzione ai Comuni del compito di procedere alla istituzione di nuove farmacie ed alla individuazione delle relative zone – una volta che lo Stato ha disciplinato il rapporto tra numero di farmacie e consistenza della popolazione, profilo questo attinente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, riservata ex art. 117, lettera m), della Costituzione alla legislazione statale – oltre che coerente con il principio di sussidiarietà, risponde anche a logiche di efficienza ed adeguatezza dell’azione amministrativa, essendo i Comuni, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività insediata nel relativo territorio, in grado di conoscere le dinamiche demografiche e le specifiche necessità del proprio territorio, sulla cui base meglio modulare l’organizzazione del servizio farmaceutico in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche, al fine di dare compiuta attuazione alle finalità cui l’organizzazione del servizio farmaceutico deve rispondere, come individuate, dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, nell’esigenza di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti e di garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico. La coerenza, rispetto al sistema regolante i livelli di governo in ambito ordinamentale, della contestata attribuzione ai Comuni della competenza in materia di revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie non presenta, quindi, profili di criticità suscettibili di condurre a divisare la denunciata illegittimità costituzionale alla luce dell’affermata sussistenza di un conflitto di interessi determinato dalla possibilità per i Comuni, normativamente riconosciuta, di avere la titolarità di sedi farmaceutiche.

2. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, del d.l. 1/2012, come convertito in legge 27/2012, attraverso il quale, coerentemente con la ratio complessiva della riforma, viene realizzata la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, con il solo limite della proporzione del loro numero a quello della popolazione e della loro congrua localizzazione, onde rispondere ad esigenze effettive connesse al servizio, al cui scopo è previsto l’intervento in via consultiva dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti competenti. La rigida conformazione del potere dei comuni ai parametri demografici, nel rispetto delle distanze minime, ed ai principi della riforma – volta a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, assicurando una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico ed un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio garantendo l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate – preclude la possibilità di rinvenire profili di illegittimità costituzionale della norma attributiva ai comuni della competenza in materia di istituzione delle nuove farmacie, sotto forma della possibile violazione del principio di imparzialità alla luce del potenziale conflitto di interessi radicato nella veste imprenditoriale dei comuni titolari di sedi farmaceutiche, trattandosi di disposizione attuativa del principio di sussidiarietà che di per sé non pregiudica l’indicato principio, la cui violazione potrà al più trovare positivo riscontro nella fase attuativa ed applicativa con riferimento alla localizzazione delle nuove sedi, cosicché gli indicati profili di criticità richiamati al fine di dare consistenza al denunciato dubbio di illegittimità costituzionale della norma potranno assumere rilievo quali eventuali vizi di legittimità del provvedimento istitutivo delle nuove sedi individuate alla luce della nuova normativa.

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