La revoca delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche per la vendita di grano per piccioni e dei posteggi occupati dai venditori di grano predisposta dal Comune di Venezia è legittima, così ha stabilito il Consiglio di Stato nella
sentenza n. 1777/2011. In primo luogo perché divenuto esecutivo il divieto di somministrare direttamente o indirettamente grano ai piccioni, dette licenze non avevano più ragione di essere previste, infatti, sia il regolamento comunale sia la legge regionale n. 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, prevedono esplicitamente il rilascio contestuale della concessione del posteggio e dell’autorizzazione commerciale, quindi l’una non è esercitatile senza l’altra; in secondo luogo le revoche in questione rispondono all’esigenza di difesa di un ulteriore interesse pubblico di primaria importanza, il quale si desume dal richiamo nei provvedimenti impugnati al D. Lgs. n. 42/04, e consistente nell’esigenza di ridimensionare, o comunque di razionalizzare, l’attività commerciale ambulante nei centri storici, e particolarmente nelle aree di maggiore pregio, per rendere più agevole ed effettiva la tutela del patrimonio culturale.
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