Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Comune di Roma relativamente alla disciplina per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e alla possibilità che dall’applicazione delle vigenti norme possa derivare un’indebita alterazione della concorrenza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 2 febbraio 2021, ha inteso rendere alcune osservazioni, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
L’Autorità ritiene che le modifiche apportate al D. Lgs. n. 59/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica.
Alla luce delle ragioni sopra esposte, in conclusione, l’Autorità ritiene che codesto Comune debba ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplinae i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.
COMUNE DI ROMA – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
L’Autorità ha inoltre formulato alcune osservazioni in merito all’attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
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