Sale da gioco: rispetto degli orari

Consiglio di Stato sez. V 6/3/2024 n. 2196

18 Marzo 2024
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Giochi
> Sala gioco
> Divieto di gioco dalle 07,00 alle 19,00
> Disparità di trattamento rispetto ai titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi

 

Consiglio di Stato sez. V 6/3/2024 n. 2196

La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte – con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 – è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all’obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell’orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 t.u.l.p.s.(1).

Il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che la normativa in materia di gioco d’azzardo rientra nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica e quindi nelle attribuzioni del comune ex art. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che la previsione di una limitazione oraria mira in primis a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale, ha tuttavia ritenuto che sia una misura sproporzionata concentrare le ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte – con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 -, estromettendo di fatto i tabaccai, non titolari di bar o di altro pubblico esercizio, né titolari di sale da gioco, di svolgere l’attività per la quale erano stati legittimamente autorizzati, osservando che tale scelta appariva singolare avuto riguardo all’obiettivo preso di mira, posto che la decisione dell’orario notturno in cui concentrare le giocate è quello che consente il minor controllo della comunità, come palesato dalla circostanza che, per contro, nella maggioranza dei comuni, secondo l’id quoad plerunque accidit, si sceglie l’orario diurno per concentrare le giocate.

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(1) Precedenti conformi: in generale, sulla normativa in materia di gioco d’azzardo e sul potere regolatorio del Sindaco, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794. Sulla pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati nella disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate e del funzionamento delle apparecchiature ex art. 110, comma 6 t.u.l.p.s., Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223. Sull’interpretazione dell’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, nel senso di autorizzare i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco, Corte cost., 18 luglio 2014, n. 220. Sul potere del Sindaco di limitare gli orari di apertura delle sale da gioco, di recente: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1670; Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2023, n. 10632; Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2022, n. 8239.

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it