Tre preziosi interventi della giurisprudenza amministrativa in tema di ludopatia e tutela della salute (art.32 Cost.), che limitano l’apertura di sale giochi e agenzie scommesse e con esse l’iniziativa economica (art.41 Cost).
Le sentenze n.3083 del Tar Palermo, n. 2786 del Consiglio di Stato e n.444 del Tar Sardegna forniscono utili suggerimenti agli operatori del settore (i Suap comunali, da un lato, e le imprese, dall’altro) per orientarsi nel delicato rapporto fra i due contrapposti interessi.
Se è vero che siamo in un ambito nel quale il principio dell’iniziativa economica e della tutela del fare impresa diventa recessivo rispetto alla tutela della salute, laddove sia messa in pericolo la salute psico-fisica dei cittadini, è anche vero che i Comuni non possono porre limitazioni con motivazioni generiche e apodittiche e senza un’istruttoria procedimentale adeguata.
Cominciamo dal Consiglio di Stato che con la sentenza 2786 chiarisce che fra i luoghi sensibili, rispetto ai quali sale giochi ex art.86 Tulps, giochi leciti ex art.110 c.6 lett. a) Tulps e agenzie scommesse ex art.88 Tulps devono osservare una distanza minima fissata con legge regionale per proteggere i soggetti c.d. “deboli”, non vanno considerati gli studi medici (odontoiatri, pediatri, medici di famiglia, ecc.), che dunque non sono da non includere nel generico ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere evocate dalle varie leggi regionali di settore.
In sostanza sono da considerarsi soltanto luoghi sensibili quelle strutture sanitarie come ospedali, cliniche private, poliambulatori, in quanto connotate da un complesso di elementi, organizzati funzionalmente, dotati di un particolare spazio fisico articolato e significativamente ricettivo, caratterizzati da un flusso costante e di notevole utenza ed aggregazione.
Ma non anche gli studi medici specialistici, che difettano di tali elementi di complessità, non potendosi gravare l’investitore privato dell’onere di verificare di volta in volta che non insistano sul territorio realtà di quel tipo.
Sullo stesso tema, il Tar Sardegna che, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n. 108 del 2017), ha ritenuto legittimo il provvedimento interdittivo di un Comune adottato nei confronti di una ditta che chiedeva di aprire la sala giochi ad una distanza inferiore a quella di 500 metri fissati dalla norma regionale da luoghi sensibili e cioè scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, luoghi di culto e di aggregazione giovanile e strutture sanitarie, in quanto luoghi abitualmente frequentati da soggetti psicologicamente più esposti al rischio della ludopatia (gioco patologico) e cioè minori, malati, anziani non autosufficienti.
Il divieto imposto dal Comune è da ritenersi legittimo a prescindere dalla mancata emanazione dell’annunciato decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare criteri e indirizzi per l’allocazione dei punti gioco sul territorio nazionale.
Infatti la normativa in materia di gioco d’azzardo, di cui va data una lettura ed applicazione costituzionalmente orientata a tutela della salute, non interseca la potestà legislativa statale in tema di ordine pubblico e sicurezza ma quella concorrente delle Regioni per profili di carattere socio-sanitario. D’altronde molte altre Regioni italiane, con proprie leggi, hanno imposto limiti distanziometrici da luoghi sensibili con funzione protettiva verso i c.d. soggetti deboli.
Va precisato che, al rispetto di tali distanze sono tenute non solo sale giochi e installazioni di giochi leciti, soggetti ad autorizzazione del Comune ma anche sale VLT e agenzie scommesse, soggette invece a licenza del Questore.
Infine, il Tar Palermo ha annullato il Regolamento del capoluogo che, graduando diversamente gli orari di funzionamento di sale giochi ed apparecchi da gioco con vincita in danaro, si era rivelato carente di ragioni specifiche e di una istruttoria adeguata, risolvendosi in limitazioni apodittiche e generiche.
Si legge, infatti nella sentenza: “In altre parole, va dimostrata la necessità che uno specifico territorio abbisogni di una maggior tutela di quello nazionale. Tutela da conseguire attraverso una determinata limitazione oraria di accesso al gioco lecito. Fermo restando che, una volta attuata, questa misura non comporti effetti indesiderati; primo tra tutti, il “dirottamento” della domanda verso il gioco illegale.
Ciò deve avvenire con una specifica istruttoria effettuata in relazione al territorio di competenza.
È stato, altresì, affermato (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2022, n. 8239, in questo caso con riguardo a un’ordinanza sindacale), che una significativa riduzione dell’orario di apertura delle apparecchiature impone una particolare attenzione in sede di istruttoria, risultando altrimenti sproporzionata nel bilanciamento dei contrapposti interessi (economici per le imprese; di quiete pubblica per i cittadini; di prevenzione della ludopatia per la collettività).
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale non ha fornito alcun elemento utile a supporto della propria determinazione in ordine tanto all’orario di apertura di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88, T.U.L.P.S., quanto con riguardo all’orario di accensione delle macchinette di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b), T.U.L.P.S., quanto ancora con riguardo alla ragione per cui sarebbero possibili orari di apertura ben più liberali per le sale bingo.
…….. Né la produzione documentale dell’ente civico consente di addivenire alla conclusione che una qualche attività istruttoria sul problema del gioco nel Comune di Palermo sia stata compiuta.
L’amministrazione comunale si è limitata a depositare documenti genericamente inerenti a problematiche socio-sanitarie connesse alla ludopatia ……senza che sia stata fornita alcuna evidenza che tali documenti siano stati utilizzati (o anche solo considerati) nella redazione del regolamento impugnato”.
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