Sale giochi e distanziometro 500 metri: il Consiglio di Stato conferma la legittimità delle chiusure

Consiglio di Stato sez. IV 15 dicembre 2025, n. 9893

21 Gennaio 2026
Allegati
Modifica zoom
100%

Con la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9893, i giudici amministrativi confermano la legittimità delle ordinanze comunali di chiusura di una sala giochi/VLT ubicata a meno di 500 metri da un luogo sensibile, in applicazione della normativa regionale anti-ludopatia. Il Collegio ribadisce che il “distanziometro” è misura proporzionata, finalizzata alla tutela della salute e dell’utilità sociale, ed esclude l’effetto espulsivo quando residuano aree disponibili e l’operatore non attiva la delocalizzazione.

Indice

Il caso: sala giochi troppo vicina a una scuola, scattano le ordinanze di chiusura


La vicenda decisa dal Consiglio di Stato nasce dall’attività svolta da una società operante come sala giochi/sala scommesse con apparecchi VLT, munita di licenza ex art. 88 TULPS, in locali collocati nel territorio comunale a una distanza inferiore a 500 metri da un luogo sensibile, individuato in una scuola materna.
Il Comune ha emesso ordinanze di chiusura (ottobre 2019) applicando la disciplina regionale dell’Emilia-Romagna in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, attuata tramite specifiche deliberazioni di Giunta regionale.
Il contenzioso, dopo un articolato percorso tra TAR e Consiglio di Stato (anche su atti presupposti come la mappatura dei luoghi sensibili), arriva alla pronuncia n. 9893/2025 che consolida un orientamento ormai stabile: non si tratta di misure “punitive”, ma di governo del territorio e tutela sociale, con regole stringenti sull’ubicazione delle attività.

Il principio di diritto: il distanziometro tutela salute e utilità sociale


Il cuore della sentenza è la conferma della piena legittimità del meccanismo del distanziometro, cioè della regola che impedisce l’apertura o la permanenza di sale gioco e scommesse entro una distanza minima da luoghi “sensibili”.
Il Consiglio di Stato richiama la ratio dell’intervento normativo: prevenire fenomeni di dipendenza e proteggere soggetti vulnerabili, nonché ridurre impatti negativi sul contesto urbano e sulla quiete pubblica. In questo senso, la restrizione si colloca nell’alveo dei “programmi e controlli” ammessi dall’art. 41 Cost., perché orientati a fini di utilità sociale.
Dal punto di vista pratico, la sentenza è rilevante per i Comuni perché conferma che l’attuazione di queste misure può fondarsi su pianificazione e mappature, purché coerenti con la disciplina regionale, senza trasformarsi in un ostacolo indiscriminato e irragionevole alla libertà d’impresa.

Effetto espulsivo: quando non sussiste e perché conta l’azione dell’operatore


Uno dei punti più delicati è quello dell’“effetto espulsivo”, cioè la tesi secondo cui la distanza minima finirebbe per cancellare dal territorio comunale un’attività economica lecita, rendendone di fatto impossibile la prosecuzione.
La Sezione IV ribadisce che l’effetto espulsivo, per essere rilevante, deve emergere non in astratto ma in concreto, e comunque non basta invocare la difficoltà di reperire locali idonei: è un ostacolo fattuale, non necessariamente imputabile al sistema normativo.
Il Collegio valorizza inoltre un dato determinante: la presenza di aree residue (quantificate anche tramite verificazione) in cui l’attività può essere delocalizzata. In altre parole, se il territorio comunale mantiene una percentuale – anche modesta – disponibile, non si è in presenza di espulsione totale.
Soprattutto, pesa la condotta dell’operatore: la sentenza sottolinea che la società non aveva presentato un’effettiva domanda di delocalizzazione utile e coerente con la disciplina, indebolendo così la stessa prospettazione difensiva dell’impossibilità di trasferimento.

Delocalizzazione e riapertura dei termini: il perimetro della tutela dell’affidamento


Altro snodo della decisione riguarda la richiesta della società di ottenere una sorta di “riapertura” generalizzata dei procedimenti, valorizzando la deliberazione regionale successiva (DGR n. 68/2019).
La sentenza chiarisce che la disciplina regionale contempla proroghe e meccanismi di tutela, ma non in modo indiscriminato: la “riapertura dei termini” si collega alla nuova mappatura dovuta a nuovi luoghi sensibili e mira a proteggere chi era regolare in origine e poi diventa “irregolare” per effetto di mutamenti oggettivi.
Qui, invece, la posizione della società era diversa: i locali risultavano inferiori ai 500 metri già ab origine, e la società non aveva attivato per tempo gli strumenti previsti per la delocalizzazione. Di conseguenza, non può invocare automaticamente un diritto alla prosecuzione dell’attività o a una proroga “salva-investimenti” sganciata dai presupposti normativi.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento