Il Consiglio di Stato, con decreto 22/2/2021, n. 884, ha chiarito che, alla luce della ormai lunga esperienza che le autorità scientifiche dovrebbero aver maturato nel monitoraggio e analisi dei fattori più rilevanti di contagio, le misure di precauzione vanno adottate alla luce di una serie di valutazioni complete scientifiche del rischio sulla base di dati ostensibili e specifiche per ciascuna attività soggetta a limitazioni, non essendo sufficiente il semplice richiamo al principio stesso di precauzione e al carattere “non essenziale” delle attività, che non sembra decisiva giacché, nella fattispecie, oltre a produrre redditi per gli operatori addetti e le loro famiglie, essa è produttiva di introiti importanti per l’Agenzia erariale concedente.
Peraltro, nonostante il decreto abbia rilevato la dubbiosità e incompletezza della valutazione istruttoria, l’istanza di sospensione monocratica è stata respinta, stante la natura prioritaria della precauzione per la salute pubblica, tale natura mantenendosi pur a fronte di un rischio “potenziale” e “presunto” e ferme le eventuali, successive conseguenze di ordine patrimoniale ove, nelle successive fasi del giudizio, un compiuto, specifico e approfondito accertamento scientifico dimostrasse che il dubbio e la indicazione presuntiva del Comitato Tecnico Scientifico non corrispondevano ad un reale fattore di rischio contagio.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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