Sarà reato istigare all’ecoreato

Italia Oggi
2 Maggio 2024
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di GIORGIO AMBROSOLI  (Italia Oggi) Gli Stati membri dovranno provvedere affinché l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione degli ecoreati siano punibili penalmente. Questa una delle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/Ce e che è stata pubblicata sulla GUUE del 30 aprile 2024. La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi il 20 maggio 2024), ma gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni entro il 21 maggio 2026. Essa stabilisce le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione. Le condotte illecite sono dettagliatamente descritte all’art.3 dell’attoe vanno dallo scarico, emissione o immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora, alla produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele. Gli Stati membri sono incaricati di adottare le misure necessarie affinché i reati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. D’altro canto, devono provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati quando siano stati commessi a vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. A questo proposito l’art. 7 prevede i relativi criteri per la determinazione delle sanzioni. Il5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello nel quale è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria. Per altre fattispecie le sanzioni porranno essere rimodulate. Ad esempio nel caso di importazione di specie protette o di uso di materie prime soggette a restrizioni. In questo caso la sanzione sarà solo il 3% del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato oppure un importo massimo di 24 mln €. In analogia a quanto previsto per le sanzioni per le persone giuridiche, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie affinché i reati più gravi siano punibili con una pena massima di almeno dieci anni di reclusione se provocano il decesso di una persona. In casi di reati di minore allarme sociale dovranno essere puniti con una pena massima di almeno otto anni di reclusione, mentre in casi particolari la pena massima sarà almeno tre anni di reclusione. Come, peraltro, già previsto negli ordinamenti nazionali, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie. Quindi, innanzi tutto, l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile o di risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino. * Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 1 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)