Nella specie al vaglio del giudice felsineo, era stata sanzionata come esercizio dell’attività di estetista in carenza di SCIA per la presenza, all’interno di un esercizio di vicinato, di un lettino e di cartelli che pubblicizzavano riflessologia plantare, massaggi orientali, linfodrenaggio e trattamenti cinesi e per il collo, quindi trattamenti olistici o bio naturali, attività che il ricorrente riteneva non essere soggette ad alcun titolo abilitativo.
SCIA o comunicazione? Brevi spunti di riflessione
Il Tar Bologna, sez. II, con la sentenza 4 marzo 2021, n. 207, pronunciata in relazione ad un’attività economica ritenuta completamente liberalizzata, ci offre l’occasione di riflettere sui regimi “abilitativi”, quali la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) e la mera comunicazione, anche in considerazione della volontà del legislatore di metter mano a quest’ultima, figura tanto diffusa nelle previsioni normative, quanto non disciplinata.
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