Silenzio della PA su impianti pubblicitari: illegittimo oltre i 30 giorni

TAR Puglia sez. I 15 aprile 2026, n. 468

30 Aprile 2026
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Il TAR Puglia interviene sul tema dell’inerzia amministrativa in materia di autorizzazioni per impianti pubblicitari, affermando l’illegittimità del silenzio del Comune oltre i termini di legge. La sentenza chiarisce che, anche in assenza di espressi dinieghi, la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento motivato entro 30 giorni, salvo deroghe. Escluso il silenzio-assenso per la presenza di interessi pubblici sensibili, quali sicurezza stradale e compatibilità ambientale. Rafforzato il diritto del privato alla risposta e alla tutela giurisdizionale.

Indice

Il caso: cinque mesi di silenzio sull’istanza


La pronuncia del TAR Puglia (Bari, Sez. I) affronta un caso emblematico di inerzia amministrativa. Una società operante nel settore della cartellonistica aveva presentato, il 17 marzo 2025, un’istanza completa per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario su suolo pubblico.

Nonostante la documentazione fosse integralmente allegata e conforme – comprendente planimetrie, relazione tecnica, bozzetti e certificazioni – il Comune non ha adottato alcuna determinazione, neppure a seguito di diffida formale.

Dopo oltre cinque mesi di silenzio, la società ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’ente a provvedere.

Il principio: obbligo di risposta sempre e comunque


Il TAR accoglie il ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato: l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.

In assenza di una disciplina speciale derogatoria, il termine ordinario è fissato in 30 giorni. Nel caso di specie, il superamento del termine – protrattosi per oltre cinque mesi – integra una violazione evidente dei principi di buon andamento e legalità dell’azione amministrativa (artt. 3 e 97 Cost.).

Il Collegio sottolinea inoltre che l’obbligo di provvedere non viene meno neppure qualora l’istanza sia ritenuta:
• irricevibile
• inammissibile
• improcedibile
• infondata

La pubblica amministrazione non può mai sottrarsi al dovere di esplicitare la propria volontà.

No al silenzio-assenso per interessi sensibili


Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza relativo all’esclusione del silenzio-assenso.

Secondo il TAR, nel caso di installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, vengono in rilievo interessi pubblici qualificati, quali:
• la sicurezza stradale
• la compatibilità ambientale

Si tratta di ambiti che richiedono una valutazione discrezionale esplicita e motivata, incompatibile con il meccanismo automatico del silenzio-assenso.

L’inerzia amministrativa, pertanto, non può sostituire l’esercizio del potere pubblico, ma si configura come comportamento illegittimo.

Effetti della decisione: tutela del privato e responsabilità dell’ente


La sentenza dispone la condanna del Comune a provvedere, rinviando a una fase successiva l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Viene inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Corte dei conti, segnale di possibili profili di responsabilità amministrativa.

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