Spettacoli e trattenimenti: approvata la legge che introduce la SCIA

10 Ottobre 2013
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Sulla G.U. n.236 dell’8 ottobre 2013 è stata pubblicata la legge  7 ottobre 2013, n. 112 , recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo”.

Questa legge modifica gli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, introducendo, per la prima volta, in questo testo unico la SCIA che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento quanto ricorrono determinate condizioni. Alla SCIA, che trova quindi la disciplina nell’art. 19 della legge n. 241/90, il legislatore aveva preferito fino ad oggi la “comunicazione” per semplificare i procedimenti amministrativi, come ad esempio è avvenuto per l’art.115 del TULPS che disciplina le agenzie d’affari.

Questi gli articoli così modificati:

 

Art. 68

1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti e che si’ svolgono entro le ore 24 del giorno dinizio,  la  licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio  attivita’  di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita’ produttive o ufficio analogo.

2 .Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali

 

Art. 69

1. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si  svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita  dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui  all’articolo  19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico  per  le attivita’ produttive o ufficio analogo.

 

Art. 71

Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attivita’, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.