C’è un momento, nella vita di ogni amministrativista, in cui ci si ritrova davanti alla SCIA come davanti a un sofisticato marchingegno d’orologeria svizzera: apparentemente semplice, in realtà animato da una coreografia di ingranaggi, molle e bilancieri che si muovono solo se ogni vite è stretta al punto giusto. Eppure, dietro quella che il legislatore immaginava come la chiave d’accesso a un’amministrazione finalmente moderna, si cela un teatro di ruoli più complesso di quanto appaia: il SUAP che coordina, gli uffici terzi che propongono, il privato che assevera e l’amministrazione che – tra un comma e l’altro – cerca disperatamente di non inciampare nei termini.
Chi pensava che la semplificazione amministrativa fosse un pranzo di gala, non aveva fatto i conti con il comma 3 dell’art. 19: un dispositivo di elegante severità che impone all’amministrazione di muoversi in sessanta giorni, altrimenti tacitamente sconfitta dal silenzio; ma il bello arriva con l’art. 19-bis, che introduce la dimensione concertata del procedimento, come un minuetto tra enti che dovrebbero danzare all’unisono, ciascuno con la propria partitura digitale, sotto la bacchetta di un SUAP trasformato in direttore d’orchestra. E quando il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in epigrafe Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in scena con la sua telematizzazione promessa – quella che avrebbe dovuto rendere tutto “automatico” – si capisce che la sinfonia della semplificazione è più una fuga di Bach che una melodia leggera.
In questo scenario, la riflessione che segue invita a superare l’apparenza funzionale di moduli e piattaforme, per cogliere – nel linguaggio spesso criptico dei commi e nelle trame silenziose dei protocolli digitali – il significato più profondo della semplificazione amministrativa nel quadro dello statuto dell’impresa: un equilibrio sottile e sofisticato, proprio per questo tanto più affascinante, tra l’autonomia dell’iniziativa economica e la funzione regolatrice del potere pubblico, tra la rapidità dell’azione e la consapevolezza della responsabilità, tra la dimensione giuridica e quella tecnologica.
L’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 costituisce il cardine della disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), quale strumento di semplificazione amministrativa (oltre che di liberalizzazione) fondato sulla (auto)responsabilizzazione del privato e sul controllo successivo della pubblica amministrazione.
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SUAP e responsabilità multipla: la quadratura del cerchio
Approfondimento di Domenico Trombino
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