di FRANCESCO GIUSEPPE CARUCCI (dal Sole 24 Ore)
La Cassazione, con l’ordinanza 21875 del 29 luglio scorso si è espressa sul tema dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento TARI ribadendo il cosiddetto divieto di integrazione postuma, già presente nell’ordinamento, e reso espresso dal legislatore della riforma fiscale.
L’articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, già nella formulazione antecedente alla riforma, sanciva che gli atti emessi dalle amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l’emissione. Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006. Nella recente ordinanza la Suprema Corte ha illustrato come l’obbligo motivazionale dell’accertamento Tari possa ritenersi adempiuto, per relationem, con il solo richiamo alla deliberazione comunale delle tariffe, laddove l’emissione dell’atto sia ascrivibile alla variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria.
Ciò è anche sufficiente «al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile». Tuttavia, ove il disconoscimento dell’agevolazione fiscale derivi dal verificarsi, o meno, di una situazione di fatto, la motivazione deve essere espressa e tale obbligo «deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo». L’obbligo motivazionale dell’accertamento, infatti, deve ritenersi adempiuto solo quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” e il “quantum” dell’imposta.
Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Questo principio era stato già affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza 26336/2024 in relazione all’accertamento Imu, ma, evidentemente, è estendibile all’accertamento degli altri tributi locali, e di ogni altro tributo. Il divieto di integrazione postuma della motivazione, difatti, si pone a tutela dei principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione, del giusto processo, e del diritto di difesa del contribuente. Pertanto, l’articolo 1 del Dlgs 219/2023 ha introdotto nell’articolo 7 della legge 212/2000 il comma 1-bis secondo il quale «i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze».
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)
TARI, resta il divieto di motivazione postuma dell’accertamento
di FRANCESCO GIUSEPPE CARUCCI (dal Sole 24 Ore)
Il Sole 24 Ore
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