Definizione di “nuovi impianti” di distribuzione di carburanti al fine dell’applicazione dell’articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Toscana: La nuova delibera regionale della Toscana sui carburanti
DELIBERAZIONE 1 febbraio 2010, n. 77
Definizione di “nuovi impianti” di distribuzione di carburanti al fine dell’applicazione dell’articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Definizione di “nuovi impianti” di distribuzione di carburanti al fine dell’applicazione dell’articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
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