Utilizzo di animali negli spettacoli circensi

1. Enti locali – spettacoli circensi – funzioni comunali – potere di vigilanza sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali
2. Enti locali – spettacoli circensi – svolgimento – richiesta di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non è previsto l’uso di animali – illegittimità

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 7 febbraio 2014, n. 358

1. L’art.1 della L. 337/1968 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi. Tuttavia, se è pacifico il potere del comune di vigilare, nell’esercizio dei poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali (condotte sanzionate anche dall’art. 727 c.p.), il divieto generalizzato e preventivo dell’utilizzo di animali nelle manifestazioni circensi non trova alcuna copertura legislativa e, nella specie, neppure regolamentare. Orbene, l’ente locale può (anzi deve, ai sensi della legge statale 337/1968) con proprio regolamento disciplinare l’uso delle aree pubbliche comunali per manifestazioni artistiche legate agli spettacoli circensi e, nell’ambito di proprie competenze riconosciutegli da altre fonti normative, può anche dettare norme sulla tutela degli animali ma non può porre un divieto assoluto impeditivo di un’attività che tradizionalmente si svolge con specifiche modalità, senza verificare che l’esercizio di tale attività contrasti con le finalità che le norme regolamentari intendono perseguire, specie in assenza di una fonte di rango legislativo sullo specifico punto (uso degli animali nei circhi) che, ai sensi dell’art. 41 Cost., è la sola che può limitare l’esercizio di un’iniziativa economica privata nei casi e per le finalità ivi indicate(TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 24.4.2009, n. 321; TAR Toscana, sez. I, 26.5.2008, n. 1531).

2. È illegittima la nota con la quale l’amministrazione comunale, a fronte della richiesta per uno spettacolo viaggiante circo equestre, comunica che lo svolgimento dell’attività circense è subordinato al preliminare deposito di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non è previsto l’uso di animali, facendo espresso riferimento all’ordinanza sindacale sulla tutela degli animali nella parte in cui ordina il divieto “di svolgere sul territorio del comune spettacoli, giochi, lotterie o altri intrattenimenti pubblici, compresa la mera esposizione alla pubblica vista per trarne lucro, esemplificativamente in occasione di fiere, mercati, manifestazioni circensi, che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto, e/o vedano animali vivi quali trofei di una vincita”. Appare quindi evidente che l’ordinanza in questione, lungi dal vietare l’utilizzo tout court di animali negli spettacoli circensi, né ha vietato il maltrattamento, prevedendo particolari tutele tendenti a preservarne la dignità e il rispetto, sicchè la nota impugnata (con la quale si è invece richiesta dichiarazione dalla quale risulti in non utilizzo di animali) si colloca al di fuori della previsione sindacale.

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