Il caso
Un Comune ha chiesto chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per l’avvio di un’attività di vendita di veicoli usati. In particolare, sono stati richiesti:
• gli atti da acquisire da parte dell’Amministrazione comunale;
• i documenti da rilasciare al richiedente;
• le caratteristiche urbanistiche richieste per il terreno o immobile utilizzato;
• l’eventuale obbligo di presenza di un locale chiuso adibito alla vendita.
La soluzione operativa
Per quanto concerne l’attività di che trattasi, ovvero la vendita di auto usate, si ritiene opportuno preliminarmente precisare che le macchine devono essere di proprietà del commerciante ovvero i certificati di proprietà intestati a suo nome, e che siano depositati in un luogo con idonea destinazione d’uso dal punto di vista urbanistico (rimessa). Nello stesso luogo dovrà essere custodito anche il registro previsto dall’art. 128 del TULPS, previamente vidimato dal Comune. Si rammenta che anche dopo l’abrogazione dell’art. 126 TULPS ad opera del D.Lgs. n. 222/2016, resta ancora in vigore l’art. 128 dello stesso T.U. (Consiglio di Stato, parere n. 00545/2018 del 02/03/2018).
La vidimazione del registro ex art. 128 TULPS n. 773/1931 non ha scadenza annuale, ma dovrà ripetersi su un nuovo registro quando il precedente sarà completato; tale vidimazione può essere fatta sia dagli uffici comunali che in forma di autovidimazione, rispettando la procedura richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS/U/009438/12015(1) del 20 giugno 2017. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’applicazione della marca da bollo sui registri è dovuta, ogni 100 pagine, per i repertori; libri e registri di cui all’articolo 2214 del codice civile e ogni altro registro se bollato o vidimato ai sensi degli articoli 2215 e 2216 del codice civile. Tale chiarimento era contenuto anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 23 Gennaio 2004 nella quale veniva indicato che la vidimazione dei registri effettuata da uffici diversi dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio, non è soggetta all’apposizione dell’imposta di bollo. Ciò detto, il registro dovrà essere tenuto obbligatoriamente presso il punto vendita ove vengono custoditi i veicoli (la sede legale può non sempre coincidere con il punto vendita, ma essere indicata presso l’abitazione dell’esercente, presso un commercialista ecc.), atteso che gli agenti addetti al controllo potranno accedere a tali locali a qualsiasi ora del giorno e della notte, per verificare la presenza di tutti i veicoli iscritti nel registro e l’iscrizione di tutti i veicoli ivi presenti (art. 16 del TULPS).
A tal proposito giova ricordare che l’effettiva presenza di un luogo di custodia della vettura risulta essere un requisito indispensabile sulla base della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica – Ufficio per gli affari di Polizia Amministrativa e Sociale Prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016.
A mero titolo informativo si rappresenta che qualora l’attività, per le modalità di svolgimento, dovesse assumere la forma dell’intermediazione, si avrà attività di agenzia dì affari prevista dall’art. 115 TULPS (per la quale servono i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 131 del TULPS).
Infine in questa sede si presume che l’interessato abbia a disposizione un idoneo locale per la contrattazione degli affari e l’eventuale area all’aperto, dove vengono esposti i veicoli e potranno accedere i clienti per visionare i veicoli, deve essere considerata come superficie di vendita e quindi necessariamente dovrà risultare conforme alle disposizioni in materia edilizia/urbanistica e di destinazione d’uso dell’area.
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