Data la premessa il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego di rilascio del patentino per la vendita dei tabacchi perché l’Amministrazione abbia correttamente esaminato:
a) l’insufficiente frequentazione del locale che (nonostante l’orario di apertura e le sue caratteristiche) non offre una particolare “attrattiva” per il potenziamento della rete di vendita, in considerazione della sufficienza della rete distributiva di tabacchi, in un contesto periferico, in cui è possibile approvvigionarsi di tabacchi da più punti di vendita e con spostamenti veloci (poiché effettuati in autovettura), in particolare allontanandosi dal locale della ricorrente di poche centinaia di metri, fino al patentino già esistente;
b) l’incidenza della redditività del locale, ai fini della concessione del patentino, pervenendo a conclusioni che mostrano con chiarezza l’insussistenza del requisito per far luogo ad un ampliamento della rete di vendita.
Su questo piano, l’ampliamento della vendita ai generi di monopolio è correlata alla redditività del locale al fine di garantire un incremento delle entrate fiscali, con la riscossione di maggiori accise (calcolate sulla quantità di prodotti messi in vendita), che non è presumibile possa essere conseguita da un esercizio con bassa redditività.
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